Sindacato Pensionati Italiani - Bergamo

035 3594150

Amministratore di sostegno: le procedure troppo lente non sono l’unico problema

La legge che istituiva la figura dell’Amministratore di sostegno è stata approvata vent’anni fa (legge 9 gennaio 2004, n. 6); una norma importante che, se anche non li ha aboliti, ha però fatto passare in secondo piano gli istituti di protezione giuridica degli “incapaci”, curatela e tutela, ormai quasi del tutto inutilizzati anche perché, nel tempo, sono cresciute la sensibilità e l’attenzione verso i diritti fondamentali della persona, che non possono essere oscurati da una visione totalmente sostitutiva del “sostegno”.

Anche grazie ad importanti documenti dell’Onu (Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, New York 2006) e dell’Unione europea (Carta dei diritti fondamentali, dicembre 2000), oggi ad un’idea di “sostegno” che espropria totalmente la persona ritenuta “incapace” si sostituisce un’idea di sostegno non solo più flessibile – che si adatta alle diverse situazioni e alla loro evoluzione nel tempo (molto diverso il caso del minore disabile da quello dell’anziano non autosufficiente) – ma soprattutto più “collaborativo”, che favorisca la possibilità, per la persona con disabilità, di assumere personalmente le proprie decisioni.

Sono molti, quindi, i motivi per cui oggi si discutono progetti innovativi. Oltre a nuove sensibilità e attenzioni per i diritti della persona, si valuta un bilancio dell’esperienza di questi anni.
Per esempio, in molti e troppi casi, l’Amministratore, soprattutto se non è un familiare ma un “tecnico” (avvocato, commercialista) scelto dal giudice tutelare, il “sostegno” si riduce alla contabilità e agli adempimenti fiscali. Cose certamente importanti, ma vi sono bisogni esistenziali, sanitari, affettivi, di inclusione sociale ben più importanti e decisivi per la qualità della vita dell’assistito.

Ancora, l’esperienza ha messo in luce come la lentezza delle procedure sia un grave ostacolo. Oggi, a Bergamo, la pratica presso il Tribunale per istituire la figura dell’Amministratore di sostegno richiede non meno di 6-7 mesi. Se c’è bisogno immediato di assumere una badante o di sottoscrivere un contratto di affitto, per non parlare delle urgenze di natura sanitaria, non si possono certo attendere mesi.

Nel 2019 il Consiglio di rappresentanza dei sindaci sottoscrisse un protocollo col Tribunale per consentire la collaborazione di volontari, preferibilmente studenti di giurisprudenza reclutati con la Leva civica, che affiancassero l’ufficio di Protezione giuridica per offrire informazioni e consulenza e ridurre i tempi di evasione delle pratiche. Purtroppo, è ancora determinante la cronica carenza di personale a fronte del crescente numero di nuove domande.

Tra i motivi che hanno portato ad una continua crescita delle richieste – oltre all’invecchiamento della popolazione, con conseguente aumento dei casi di non autosufficienza, all’aumento del numero delle persone di età avanzata che vivono sole, senza familiari (tra gli anziani della provincia di Bergamo, il 22,5% dei maschi e il 50,5% delle femmine) – ha anche contribuito, per i ricoveri nelle Rsa, la decisione della Regione di richiedere la nomina di un Amministratore di sostegno soprattutto per motivi sanitari (il consenso informato richiesto dalla legge 219/2017) e nei casi di contenzione.
La necessità anche di competenze sanitarie e socio-sanitarie, è uno dei motivi per cui una caratterizzazione esclusivamente o prevalentemente giuridico-amministrativa dell’Amministratore di sostegno è decisamente insufficiente. Se c’è da prendere una decisione delicata per un intervento chirurgico, per una terapia, per le condizioni di vita, non bastano competenze amministrative o legali.

Sono numerosi, dall’approvazione della legge, i cambiamenti legislativi (la già citata legge sul consenso informato e il testamento biologico, la legge sul “Dopo di noi”, la legge 33/2023 sulla non autosufficienza, con i relativi – e assai discutibili – decreto “anziani” 29/2024 e decreto “disabili” 62/2024). Inoltre, la necessità di avere competenze professionali specifiche per affrontare tematiche come la definizione e l’aggiornamento del “progetto di vita”, il “bilancio di salute”, la partecipazione a progetti innovativi sul tema dell’abitazione, sono tutte materie che richiederebbero all’Amministratore di sostegno solo “tecnico” un ruolo attivo e responsabile non certamente compatibile con l’ampliamento del numero di assistiti, fatti seguire poi, in pratica, da dipendenti di studio.

In previsione di una revisione della legge del 2004, cominciano ad essere presentate formali proposte. Recentemente il Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) ha prodotto una propria specifica proposta di legge che prevede che il ruolo di Amministratore di sostegno possa essere svolto anche da enti del Terzo settore iscritti nello specifico registro nazionale. Nel progetto, resta centrale il ruolo del giudice tutelare e vengono semplificati gli obblighi di rendicontazione dell’Amministratore di sostegno (se è un parente di primo grado dell’assistito, l’obbligo di rendicontazione verrebbe limitato alle spese di importo superiore a 8.500 euro).
Andrebbero però previsti, ma non se ne parla affatto, precisi vincoli sul conflitto di interessi, ovviamente non solo per il Terzo settore, e andrebbero rafforzati i controlli coinvolgendo e responsabilizzando maggiormente i Servizi sociali territoriali (gli Ambiti), soprattutto nei casi di assistiti soli, privi di un nucleo familiare.

Un altro dei progetti in campo è quello presentato dal Consiglio nazionale dei notai. Anche qui i punti di partenza sono la semplificazione burocratica, l’accorciamento dei tempi, l’adesione al modello di sostegno “condiviso” e non “sostitutivo”, il rispetto della Convenzione Onu, ma anche di recenti documenti proposti dal Tavolo nazionale sui diritti delle persone fragili. Il punto centrale della proposta è una facoltà già presente nella attuale legge del 2004 (inserita nell’art. 408 del Codice civile), ma di fatto poco o nulla applicata. Si tratta del “Mandato di protezione“, cioè della facoltà per un “soggetto capace”, in previsione della propria futura incapacità, di assegnare lui stesso l’incarico al futuro attuatore del sostegno. Una facoltà, questa, già adottata da numerosi altri Paesi europei, ma che in Italia manca di procedure applicative di garanzia. Tra l’altro, la proposta dei notai prevede anche la possibilità di nomine frazionate su aspetti specifici (come la gestione di patrimoni finanziari). La proposta, come si vede, tende a ridurre il ruolo dello Stato ed aumentare la responsabilità individuale, ma strumenti di regolazione pubblica delle procedure sono indispensabili, a parere dello stesso Consiglio nazionale dei notai, per rendere legalmente validi per tutti i contenuti delle procure ed evitare abusi ai danni del delegante.

Orazio Amboni
Dal periodico “Spi-Insieme”
Bergamo, gennaio-febbraio 2026

Torna in alto